Gli ordini effettuati a partire dal 11 luglio compreso, verranno evasi dal 19 agosto.

Comunicato di Fortitudo Pallacanestro in merito alle norme di comportamento da rispettare al PalaDozza

Fortitudo Pallacanestro 103, in vista del prossimo match che si disputerà al PalaDozza, ritiene necessario comunicare quanto segue: Il sodalizio biancoblu, in tutte le sue componenti, ripudia qualsiasi forma di violenza. I valori e gli obiettivi che vogliamo condividere ed inseguire con tutti i nostri tifosi investono esclusivamente l’ambito sportivo.
Ci troviamo, pertanto, costretti a comunicare che non potranno più essere tollerati comportamenti atti a ledere la sicurezza altrui e che gli eventuali responsabili saranno segnalati e perseguiti dagli organi competenti.
A completamento di questa nota, inseriamo nuovamente il testo relativo alle ‘Norme di comportamento’ che ogni spettatore è tenuto a rispettare all’interno del PalaDozza.

A seguire, le norme di comportamento da rispettare per tutti coloro che assistono alle partite che la Fortitudo disputa al PalaDozza.

  1. E’ SEVERAMENTE VIETATO FUMARE ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO (Come previsto dalla Legge 16 gennaio 2003 n. 3, art. 51). SONO STATE PREVISTE OPPORTUNE ZONE PER FUMATORI ALL’ESTERNO
  2. E’ SEVERAMENTE VIETATA L’ACCENSIONE DI TORCE E/O FUMOGENI ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO. (Come previsto dalla Legge 601 del 1989 art. 6 ter, possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive)
  3. L’AFFLUSSO E IL DEFLUSSO DALL’IMPIANTO DEVONO ESSERE ORDINATI PER EVITARE DI CREARE CALCA. IN CASO DI EMERGENZA, MANTENERE LA CALMA E RAGGIUNGERE LA PIU’ VICINA USCITA DI SICUREZZA. (Come previsto dal D.M. 18/03/1996 s.m.i. 06/06/2005 art. 19)
  4. TUTTE LE VIE DI USCITA DEVONO ESSERE LIBERE DA COSE E PERSONE (SCALE-ACCESSI VARI). (Come previsto dal D.M. 18/03/1996 s.m.i. 06/06/2005 ART. 11 comma 4e)
  5. IN CASO DI EMERGENZA, RIVOLGERSI AL PERSONALE ADDETTO. (Come previsto dal D.M. 18/03/1996 s.m.i. 06/06/2005 art.11 s.m.i. art. 19 comma 4 c).
  6. E’ SEVERAMENTE VIETATO CREARE SITUAZIONI POTENZIALMENTE PERICOLOSE (Come previsto dalla Legge 401 del 1989, Art. 6 bis)
  7. DURANTE L’INTERVALLO DELLA PARTITA, NON SARA’ POSSIBILE USCIRE DALLE AREE DI RISPETTO CHE SI TROVANO ALL’ESTERNO DELL’IMPIANTO. (Come previsto dal D.M. 18/03/1996 s.m.i. 06/06/2005 art. 2).
  8. E’ SEVERAMENTE VIETATO ENTRARE IN UN SETTORE DIVERSO DA QUELLO INDICATO SUL BIGLIETTO/ABBONAMENTO. (Come previsto dal D.M. 18/03/1996 s.m.i. 06/06/2005 art. 7 comma 1).
  9. E’ TASSATIVAMENTE VIETATO INVADERE IL CAMPO DA GIOCO. (Come previsto da Legge 401 del 1989 art. 6 bis, lancio di materiale pericoloso, scavalcamento di invasioni di campo in occasione di manifestazioni sportive e s.m.i.)

LA SOCIETA’ SI RISERVA DI ALLONTANARE DALL’IMPIANTO CHIUNQUE NON RISPETTI TALI NORME CHE SONO PREVISTE E NORMATE DA LEGGI VIGENTI.

IL PERSONALE PRESENTE DURANTE L’EVENTO RESTERA’ A COMPLETA DISPOSIZIONE PER EVENTUALI CHIARIMENTI E PER ASSISTENZA AL PUBBLICO.

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